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  • Antonino Librici

    Risk Management

    Mi occupo di rischio prodotto cioè dei rischi per danni da prodotto a terzi clienti e consumatori per errore di progettazione, costruzione o inappropriatezza delle Istruzioni d'uso a corredo

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    Reclami del cliente fornito

    Mi occupo di rischio fornitura cioè di mancata rispondenza di un prodotto al contratto d'acquisto 

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    Costruttore Prodotto

    Mi occupo in staff in tutto il mondo della contrattualistica necessaria al costruttore di un prodotto

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Lo specialista del Codice della crisi d’impresa, divenuto legge

Foto GU

Si chiama “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.

Non prevede sanzioni esplicite, ma in caso di mancato adeguamento da parte dell’impresa, di fronte ad una crisi l’imprenditore rischia di aggravare pesantemente le proprie responsabilità. L’obbligo di adeguarvisi è scattato solo da qualche mese, per alcune sue parti, e varrà per tutto il testo a partire da metà 2020.

Pur non riguardando le imprese individuali, il nuovo Codice viene applicato alle società di persone e di capitali, alle imprese agricole e industriali, agli imprenditori che operano in forma collettiva come nel caso delle cooperative.

L’adozione di un “adeguato assetto organizzativo” dell’impresa ne è uno dei punti cardine: si tratta di un modello organizzativo che consenta di prevenire le crisi d’impresa e monitorare la continuità aziendale. La circostanza chiama in causa il risk manager.

Il modello organizzativo è infatti composto da servizi quali la tesoreria, il budget, il cruscotto sulla continuità aziendale, e specifiche procedure ed elaborati.

Questo contributo è stato redatto da: Pietro Casetta - Comunicazione giornalistica

per Antonino Librici & Partners – Risk Manager