Bandiera inglese  Fra2

  • Antonino Librici

    Risk Management

    Mi occupo di rischio prodotto cioè dei rischi per danni da prodotto a terzi clienti e consumatori per errore di progettazione, costruzione o inappropriatezza delle Istruzioni d'uso a corredo

  • image

    Reclami del cliente fornito

    Mi occupo di rischio fornitura cioè di mancata rispondenza di un prodotto al contratto d'acquisto 

  • image

    Costruttore Prodotto

    Mi occupo in staff in tutto il mondo della contrattualistica necessaria al costruttore di un prodotto

Scrivici per ricevere informazioni

Controllo macchinari in capo al medico

Il professionista sanitario deve verificare la corretta operatività dei macchinari utilizzati. Se non lo fa si configura la responsabilità medica e potrebbe anche scattare il risarcimento del danno subito dal paziente. È quanto affermato dalla Corte di cassazione, sezione civile, nella sentenza 27449/2018.

Fonte: Assinews

La sentenza tratta di un paziente che si era sottoposto ad un intervento chirurgico estetico di mastoplastica presso una clinica privata, che dichiarava di aver subito danni a seguito del risveglio intraoperatorio e incolpava l’anestesista di non aver adottato adeguati metodi di monitoraggio «della profondità di sedazione». Il paziente ha richiesto il ristoro del pregiudizio «tenuto conto che, a seguito e a causa dei fatti allegati, aveva interrotto il proprio processo di transizione dalla condizione maschile a quella femminile», processo iniziato prima dell’intervento. Il danneggiato presentava così ricorso, che veniva respinto in primo grado in quanto «il tribunale rigettava la domanda rilevando la mancanza di certezza in ordine al nesso causale».

 

In secondo grado la Corte di appello «riformava la decisione, rilevando che l’incertezza sul nesso eziologico non poteva ricadere sul danneggiato e che, d’altra parte, non era possibile affermare la riconducibilità dell’incidente alla categoria di eventi rientranti nel fortuito, posta la bassissima incidenza statistica di quest’ultimo». Venivano liquidati i danni alla persona a esclusione di quelli patrimoniali perché richiesti in relazione alla diminuzione di reddito di una società di capitali del paziente, dotata di autonoma personalità giuridica. Secondo la Cassazione il mancato controllo dei macchinari utilizzati può definire la responsabilità del professionista nel caso in cui lo stesso non dimostri di essersi assicurato che fossero state effettuate le attività di verifica adatte per definire la corretta operatività dei macchinari, come nel caso in questione.

Viene anche sottolineato che nei giudizi di risarcimento del danno che deriva da inadempimento contrattuale occorre accertarsi della condotta colposa e del nesso causale tra danno e condotta stessa. La Corte ricorda, infine, che nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica è onere dell’attore (il paziente danneggiato) dimostrare l’esistenza del nesso causale tra condotta del medico e danno, onere che va assolto secondo il criterio del «più probabile che non». Nel caso in cui al termine dell’istruttoria non risulti provato il nesso, la domanda deve essere rigettata. Questo proprio il caso esaminato dalla Corte: l’anestesista, infatti, è stato assolto per «carenza del nesso causale», ma la condotta per cui non ha controllato i macchinari è passibile di sanzione e di risarcimento a carico del paziente danneggiato.